Art. 6.
(Funzioni nel settore della consulenza psicologica).

      1. I consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare psicologicamente la famiglia, anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico giovanile e familiare. In particolare, essi contribuiscono:

          a) alla maturazione psicoaffettiva e sessuale dei membri della famiglia e, in specifico modo, dei minori, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le aggregazioni giovanili in ogni campo e specificamente con gli oratori e gli enti che svolgono attività similari;

 

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          b) alla preparazione psicologica alla genitorialità nel contesto della famiglia naturale, adottiva, affidataria e allocataria, avendo specifico riguardo alla posizione del minore.